Coronavirus: accolta la nostra richiesta di possibilità di sospensione del mutuo anche per chi lo ha stipulato da meno di un anno.

Accogliamo con soddisfazione la notizia che, dopo che ne avevamo fatto richiesta al Mef a seguito di alcune segnalazioni e richieste di aiuto pervenuteci da parte dei cittadini, il Governo ha provveduto ad estendere la possibilità di accedere alla sospensione del mutuo anche per mutui in ammortamento da meno di un anno.

Un’ottima notizia per i cittadini in difficoltà che, prima di tale deroga straordinaria, che avrà durata 9 mesi, non avevano accesso alle agevolazioni per la sospensione dei mutui.

Ricordiamo che l’accesso al Fondo è previsto per i titolari di un mutuo fino a 250.000 Euro, contratto per l’acquisto della prima casa, che potranno beneficiare della sospensione per 18 mesi del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

A causa della situazione emergenziale venutasi a creare per l’epidemia di Coronavirus, il Fondo è stato rifinanziato con 400 milioni di Euro e, come disposto dall’articolo 54 del Decreto “Cura Italia”, è stata ampliata la categoria di beneficiari:

  • i lavoratori che hanno subito una sospensione o una riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Cassa Integrazione o altri ammortizzatori sociali);
  • i lavoratori autonomi e liberi professionisti (per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020) che hanno registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020, ovvero nel minor periodo intercorrente tra la data dell’istanza e la predetta data, una riduzione del fatturato superiore al 33% rispetto a quanto fatturato nell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività, operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus.

Restano, in ogni caso, in vigore le altre casistiche di temporanea difficoltà economica già previste in precedenza per l’accesso al Fondo, e quindi:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la cessazione dei rapporti di lavoro “atipici” di cui all’articolo 409, numero 3), del Codice di Procedura Civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualità dello stato di disoccupazione;
  • la morte o il riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Per poter richiedere ed ottenere la sospensione del mutuo, il cittadino in possesso dei requisiti sopra elencati deve presentare la domanda alla banca che ha concesso il mutuo e che è tenuta a sospenderlo, compilando l’apposito modulo.

Gli sportelli della Federconsumatori, presenti sull’intero territorio nazionale, sono a disposizione per assistere i cittadini in questa procedura.

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