BANCA MARCHE – SI ALLUNGANO I TEMPI PER I RISARCIMENTI AI RISPAMIATORI TRUFFATI

Nel corso di un incontro tra le associazioni dei risparmiatori ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze il governo ha illustrato il percorso che porterà alla concreta possibilità di presentare al Fondo di Indennizzo dei Risparmiatori (FIR) le richieste di rimborso da parte di azionisti ed obbligazionisti delle banche fallite.

Un percorso accidentato che sarà disciplinato da ben tre decreti attuativi: il primo, in grave ritardo rispetto alla data prevista del 30 gennaio 2019, sarà emanato entro il mese di Febbraio e riguarderà la modalità di presentazione delle domande di risarcimento.

A questo primo decreto ne seguirà un secondo entro il mese di marzo ed infine un terzo, entro una data non ancora precisata, che conterrà la nomina dell’apposita commissione esaminatrice delle domande di risarcimento. Solo da quest’ultimo decreto decorreranno i 6 mesi entro i quali sarebbe possibile presentare le domande.

Permane quindi una rilevante incertezza, che assume sempre più i contorni di una beffa, sulla decorrenza della procedura di rimborso.

Una bozza del primo decreto consegnata alle associazioni dei risparmiatori disciplina i contenuti delle domande di rimborso e la documentazione da allegare alle stesse. Una prima lettura di tale bozza evidenza la presenza di almeno tre elementi critici.

Il primo riguarda la necessità per i risparmiatori di documentare la “violazione massiva degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza” attuata dalla banca. In proposito è previsto che nella documentazione a corredo di ogni domanda vengano “eventualmente” “presentate pronunce dall’ACF, dell’Autorità di Vigilanza o di un Giudice”.    Dato che tali pronunce sono attualmente disponibili per poche centinaia di risparmiatori in tutta Italia (su circa 260.000 risparmiatori potenzialmente interessati) è legittimo chiedersi in quale modo la Commissione giudicante potrà accertare in ogni singolo caso le “violazioni massive”.

Un secondo elemento di criticità riguarda l’acquisizione della documentazione: essendo necessario documentare, tra l’altro, “costo di acquisto, data di acquisto e codici identificativi degli strumenti finanziari oggetto dell’istanza” non è dato sapere come sia possibile acquisire tali dati per le operazioni azionarie ed obbligazionarie anteriori al 2008 per le quali non esiste da parte delle banche obbligo di conservazione della documentazione.

Il terzo elemento di criticità riguarda i tempi di presentazione delle domande (6 mesi dalla nomina della Commissione esaminatrice): la redazione della domanda e la presentazione della documentazione, soprattutto nella parte in cui si dovrebbero provare le “violazioni massive” della normativa, renderanno problematico il rispetto dei tempi previsti. Infatti la massa imponente di risparmiatori potenzialmente legittimati alla presentazione delle domande (circa 260.000) eserciterà una pressione molto forte sulle banche che dovrebbero fornire la documentazione e che si troveranno in grave difficoltà nel rispettare i tempi previsti (30 giorni) per la consegna ai richiedenti.

Informiamo tutti gli interessati che non appena il decreto attualmente in bozza verrà pubblicato la Federconsumatori convocherà riunioni pubbliche in tutte le province marchigiane per illustrarne i contenuti e per avviare una prima fase dell’assistenza ai risparmiatori per quanto riguarda il reperimento della documentazione che dovrà essere allegata alle domande di risarcimento.

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